Scadenze per il pagamento
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso.
Riferimenti normativi
Scadenze per il pagamento della tariffa riferita all’anno in corso.
Documenti
Scadenze pagamento
Art. 23 - VERSAMENTO DELLA TASSA
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.
2. Al fine di garantire all’utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell’importo dovuto, la TARI può essere riscossa con modello F24.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, il pagamento dell’importo dovuto è effettuato in n. 3 rate aventi scadenza al:
• 16 maggio
• 16 settembre
• 16 dicembre
4. Il pagamento può essere eseguito in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
5. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenente i dati previsti dalla normativa vigente e a titolo esemplificativo e non esaustivo l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l’importo dovuto per il pagamento in un’unica soluzione.
6. La bolletta recapitata per il pagamento della TARI riporta il termine di scadenza, nonché la data di emissione antecedente di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quella stabilità per il pagamento. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all’utente.
7. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 2,50.
8. L’importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all’euro, ai sensi dell’art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.
9. Le scadenze delle rate possono comunque essere determinate o modificate con specifica deliberazione della Giunta Comunale in qualsiasi momento.
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.
2. Al fine di garantire all’utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell’importo dovuto, la TARI può essere riscossa con modello F24.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell’ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, il pagamento dell’importo dovuto è effettuato in n. 3 rate aventi scadenza al:
• 16 maggio
• 16 settembre
• 16 dicembre
4. Il pagamento può essere eseguito in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
5. Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenente i dati previsti dalla normativa vigente e a titolo esemplificativo e non esaustivo l’importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l’importo dovuto per il pagamento in un’unica soluzione.
6. La bolletta recapitata per il pagamento della TARI riporta il termine di scadenza, nonché la data di emissione antecedente di almeno 20 (venti) giorni rispetto a quella stabilità per il pagamento. Disguidi dovuti ad eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione non possono essere in nessun caso imputati all’utente.
7. La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 12,00, tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 2,50.
8. L’importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all’euro, ai sensi dell’art. 1, comma 66 della Legge n. 296/2006.
9. Le scadenze delle rate possono comunque essere determinate o modificate con specifica deliberazione della Giunta Comunale in qualsiasi momento.
Ultimo aggiornamento pagina: 16/02/2026 16:45:59