Art. 31 – RATEIZZAZIONI DEI PAGAMENTI
1. Gli utenti destinatari del bonus elettrico e gas possono richiedere la rateazione della bolletta TARI presentando, a pena di decadenza dal beneficio, apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., con cui attestano di beneficiare del predetto bonus.
2. La rateazione può essere richiesta anche dagli utenti a cui sono pervenute bollette con importi che superano del 30% la media dei documenti degli ultimi due anni.
3. Resta ferma la facoltà del Responsabile del tributo di concedere, a richiesta del contribuente, ulteriori rateizzazioni rispetto a quanto previsto dall’art. 23 comma 3 e per importi inferiori ad € 100,00 valutate le sopravvenute condizioni di disagio economico.
4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell’utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.